Il nostro sistema penale si basa sul modello accusatorio, in questo contesto lo strumento delle Indagini Difensive risulta molto importante per garantire la parità tra accusa e difesa.
Per indagini difensive si intendono tutte le attività di indagine e accertamenti che il difensore può svolgere, nell’interesse del proprio assistito, in parallelo a quelle del Pubblico Ministero.
L’attività di indagine difensiva privata è volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’art.222 delle norme di coordinamento del CPP a dall’art. 327 bis del medesimo Codice.
Il difensore può avvalersi di consulenti specializzati nel campo delle indagini che vengono svolte anche attraverso l’acquisizione di documenti e l’escussione di persone informate sui fatti.
Dalla notizia dell’apertura di un procedimento penale bisognerà fornire al proprio difensore ogni spunto di indagine utile a reperire elementi a proprio favore attraverso attività di ricerca difensiva tanto da poter integrare le carenze, in tal senso, del Pubblico Ministero.
A fianco dell’avvocato penalista, in relazione alla tipologia di accertamenti da svolgere, potranno essere nominati consulenti, come ad esempio un Investigatore Privato autorizzato che potrà redigere una relazione sui risultati dell’indagine ed essere sentito nel contraddittorio in Tribunale.
Le informazioni possono essere assunte personalmente dal difensore, dagli Investigatori Privati autorizzati e dai Consulenti Tecnici nominati dal difensore.
Ogni Investigatore Privato esercita la propria attività con il diritto alla ricerca delle fonti e dei mezzi di prova, atti tipici ed atipici, quali ad esempio:
– Ricerca di cose e persone (atipica)
– Conversazioni informali e recupero tracce utili alle investigazioni (atipica)
– Colloquio non documentato con persone informate sui fatti art. 391bis co.1 CPP (tipica)
– Registrazioni in luoghi pubblici (atipica)
– Accesso ai luoghi art. 391 sexies CPP (tipica)
Nei casi di persona offesa, si possono svolgere indagini preventive prima che il procedimento penale sia avviato come previsto dall’art. 391 nonies CPP.