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Con quale invalidità si ottiene la 104?

Con l’espressione L. 104 si intendono i benefici previsti dalla legge italiana per la persona che si trova in condizione di handicap. Si tratta di una cosa diversa rispetto all’invalidità civile. Le differenze tra legge 104 e invalidità civile sono queste:

  • l’invalido civile è un soggetto che, a causa di una malattia o menomazione, subisce una riduzione della sua capacità lavorativa in misura superiore a un terzo;
  • il portatore di handicap è una persona che, a causa di una menomazione o disabilità, versa in una condizione di svantaggio, trovandosi impedita nello svolgimento del suo ruolo sociale (che va considerato secondo il sesso, l’età, il contesto sociale e culturale cui l’interessato appartiene).

Spesso le due situazioni sono presenti nella stessa persona, e la legge consente che le procedure per il riconoscimento di esse vengano unificate. Pertanto, un individuo può essere riconosciuto invalido civile, ma non beneficiare della legge 104, perché perfettamente inserito nel suo contesto sociale; viceversa, una persona può non essere invalida civile, perché la sua capacità lavorativa non è ridotta in misura superiore a un terzo, eppure avere la legge 104, perché la sua malattia o menomazione le procura un significativo disagio sociale. La legge definisce il portatore di handicap un soggetto affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che determina per lui una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione, derivante da difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. La minorazione può essere stabile o progressiva. Per la determinazione della percentuale di invalidità esistono delle apposite tabelle, nelle quali sono indicate una grande quantità di patologie e menomazioni: ad ognuna di esse è attribuito un punteggio. Quando in uno stesso soggetto coesistono più situazioni patologiche, si fa riferimento ad apposite formule, che consentono di calcolare la percentuale di invalidità nel caso specifico. Per la valutazione dell’handicap, invece, non vi sono tabelle. Infatti, si tratta di un giudizio complesso, che non riguarda soltanto le patologie e minorazioni dalle quali il richiedente è affetto, ma che coinvolge il contesto sociale e culturale nel quale egli ha vissuto e vive tutt’ora. Per questo la valutazione della condizione di handicap non può essere affidata a tabelle, ma deve tenere conto di diverse variabili da esaminare caso per caso.

Per aver dichiarato il diritto a beneficiare della legge 104 occorre sottoporsi a una visita da parte di una commissione medica presso l’ASL di competenza. All’interno della commissione è presente anche un medico dell’INPS, e, nel caso di patologie particolarmente complesse, anche di specialisti. Per avviare la procedura occorre, per prima cosa, recarsi dal proprio medico curante. Quest’ultimo compilerà e trasmetterà in via telematica all’INPS un certificato con la diagnosi. Al momento dell’invio del certificato, il sistema rilascerà una ricevuta con un numero di protocollo, che il medico consegnerà al paziente. A partire da questo momento in poi verranno avviate tutte le procedure necessarie al fine di ottenere i benefici della legge 104.

Per definire i benefici della L. 104 è necessario distinguere il riconoscimento dell’handicap in tre tipi:

  • non grave (per il quale non sono previste particolari agevolazioni);
  • in situazione di gravità;
  • in misura superiore ai 2/3.

Nel caso in cui l’handicap sia riconosciuto in situazione di gravità, i benefici sono:

  • il portatore di handicap o i familiari che lo assistono hanno diritto a permessi lavorativi retribuiti, per 3 giorni al mese;
  • possono essere rifiutati, da parte degli stessi soggetti, il trasferimento e il lavoro notturno;
  • è possibile richiedere un congedo straordinario retribuito, per un massimo di due anni nel corso della vita lavorativa;
  • i dipendenti pubblici hanno priorità nella scelta della sede;
  • sono previste agevolazioni fiscali per spese mediche e di assistenza specifica, e per l’acquisto di sussidi ed attrezzature.

Inoltre, può essere che all’handicap si accompagni la condizione di invalido civile. In presenza di invalidità civile, il soggetto potrà godere dei seguenti benefici:

  • se l’invalidità riconosciuta è superiore ai 2/3, l’interessato può aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità (dovendo però possedere dei requisiti contributivi minimi);
  • se mancano i requisiti contributivi, in loro assenza, avrà diritto all’assegno d’invalidità civile, a condizione che la percentuale d’invalidità sia almeno del 74% e non oltrepassi i limiti reddituali che vengono stabiliti periodicamente;
  • se al soggetto viene riconosciuta l’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque attività lavorativa, egli ha diritto alla pensione d’inabilità, a condizione che possieda almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 anni nell’ultimo quinquennio e 5 anni di anzianità assicurativa;
  • se i suddetti requisiti contributivi mancano, se non supera i limiti reddituali ha diritto alla pensione per invalidi civili totali;
  • se il portatore di handicap è anche invalido al 100% ed ha difficoltà a compiere gli ordinari atti della vita, gli può essere riconosciuto un assegno di accompagnamento.

 

 

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