La circonvenzione di incapace
La circonvenzione di incapace è un reato previsto dall’art. 643 c.p. e si definisce nel momento in cui “chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”. Continua a leggere