pedinamento

Tempestare l’ex di regali, chiamate e messaggi è stalking

La Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 35790/2018 in merito al ricorso di un uomo condannato per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. Nei suoi confronti era scattata la denuncia per stalking con una conseguente condanna confermata dalla Corte d’Appello. In tale contesto, anche i troppi regali indesiderati hanno assunto un’oggettiva portata molesta.

Deluso della fine della relazione, nelle settimane successive alla rottura, l’ex partner aveva posto in essere una serie di condotte vessatorie, sostanzialmente caratterizzate da insistenti telefonate, messaggi e appostamenti, culminati in una violenta aggressione ai danni della persona offesa.

In un simile contesto, secondo i giudici, anche l’offerta di doni indesiderati (e in quanto tali declinati dalla destinataria) aveva assunto un’oggettiva portata molesta, configurandosi quale forma di imposizione e implicita richiesta di ripristino dei rapporti

L’uomo, accusato di tali condotte, evidenzia come tali comportamenti si sarebbero reiterati in un ristretto ambito temporale e fossero volti unicamente a ricomporre la rottura della relazione con la ex o comunque a scopo di chiarificazione.

La Cassazione rammenta come il delitto di atti persecutori sia configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo ambito temporale, pur solo in un giorno, costituisca la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.

Ai fini della configurabilità del reato di stalking, precisa la Corte, è sufficiente la determinazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis c.p., che la vittima dovrà prospettare espressamente e descrivere con esattezza, potendo la prova di essi.

In tale contesto, la conseguenza dell’ininterrotta ingerenza dell’ex nella vita della vittima ha maturato nella stessa un perdurante stato d’ansia e di paura, tale da indurla a lasciare la città ed a rendersi irreperibile.

Di fatto dunque, gli atti ritenuti persecutori (nella specie costituiti da minacce, pedinamenti, atti di violenza comunque manifestati nel corso di incontri imposti) hanno avuto un effetto destabilizzante in merito all’equilibrio psicologico della vittima e, pertanto, il ricorso dell’uomo è stato ritenuto inammissibile.

Rivolgersi alla competenza di investigatori privati in tale ambito risulta ottimale in sede giudiziaria. La raccolta di prove risulta indubbiamente un requisito preferenziale in merito ai casi di stalking.

 

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